Art. 3.
(Soggetti abilitati al deposito e all'invio degli atti amministrativi in formato cartaceo, telematico e digitale).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell\`economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di cui all\`articolo 4, determina con proprio decreto i soggetti intermediari abilitati al deposito e all'invio degli atti amministrativi in formato cartaceo, telematico e digitale attraverso gli sportelli pubblici e i portali internet delle pubbliche amministrazioni.
      2. Dall\`attività di intermediazione di cui al comma 1 è esclusa la fase del controllo finale degli atti, che rimane attribuita alla competenza delle pubbliche amministrazioni. Nei casi in cui non è espressamente richiesta l\`autenticazione della firma, il soggetto intermediario può sottoscrivere documenti e istanze in rappresentanza del cliente mandatario. Rimangono ferme le disposizioni relative all'esercizio di competenze riservate a soggetti iscritti ad albi professionali.

 

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      3. Al fine di tutelare le pubbliche amministrazioni e l\`utenza, il rilascio della licenza di cui all\`articolo 1, comma 2, è subordinato al versamento di una cauzione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni concernenti l\`esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, la cui forma e misura sono stabilite con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.